Art. 6-ter. (( (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). )) (( 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del
27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell' articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 , e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili ))
27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell' articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 , e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili ))