Art. 6.
Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell' art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni. ((3)) I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:
a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
-------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485 , nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione."
Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell' art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni. ((3)) I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:
a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
-------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485 , nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione."