Articolo 7 del Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 luglio 1972
Art. 7.
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza e' determinata con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto.
Entrata in vigore il 2 luglio 1972
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