Articolo 13 del Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 luglio 1972
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Versione
27 agosto 1972
Art. 13.

Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970; l'importo annuo lordo spettante a tale data e' aumentato, con effetto dal 1 ottobre 1970: del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila annue;
del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento, rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, dal 1 luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire ottocentomila.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o superiore a lire 780.000.
Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni dal servizio dal 1 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30 settembre 1970.
Per le cessazioni dal servizio riguardante dai commi precedenti qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di riversibilita' di pensione diretta di privilegio di prima categoria, nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.
Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza la eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 9 ottobre 1971, n. 824 :

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dai commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.
((Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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