Articolo 5 del Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267
Articolo 4Articolo 6 bis
Versione
2 luglio 1972
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Versione
27 agosto 1972
Art. 5. ((Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le quote di maggiorazione per la pensione diretta))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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