Art. 2-bis. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara' ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno))
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara' ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno))