Articolo 2 bis del Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 agosto 1972
Art. 2-bis. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara' ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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