Articolo 5 - CONVENZIONE
Articolo 4Articolo 6
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19 gennaio 1995
Articolo 5
Formalita' e procedure riguardanti il contratto di lavoro
Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovra' essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o piu' lingue in uso nello Stato d'origine e in una o piu' lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sara' obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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