Articolo 4 - CONVENZIONE
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 gennaio 1995
Articolo 4
Diritto d'uscita - diritto d'accesso
Formalita' amministrative
Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti:
- il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui e' cittadino;
- il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo' super- are il costo amministrativo di detti documenti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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