Articolo 9 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Articolo 8Articolo 10
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13 ottobre 1999
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6 dicembre 2005
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Art. 9. Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di' sicurezza.
La concessione edilizia non puo' essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorita' di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 SETTEMBRE 2005, N. 238)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 SETTEMBRE 2005, N. 238)) .
Entrata in vigore il 6 dicembre 2005
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