Articolo 2 del Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2
Articolo 1Articolo 3
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14 gennaio 1988
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14 marzo 1988
Art. 2. 1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' aggiunto il seguente periodo: "La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, ((oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato)) . Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. ((L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato)) ".
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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