Articolo 13 del Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2
Articolo 12 bis
Versione
14 gennaio 1988
>
Versione
14 marzo 1988
Art. 13. (( 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonche' le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all' articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresi' le localita' nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 . Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 , il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilita' esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente