Articolo 12 bis del Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2
Articolo 12Articolo 13
Versione
14 marzo 1988
Art. 12-bis. (( 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria ))
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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