Articolo 12 del Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2
Articolo 11Articolo 12 bis
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14 gennaio 1988
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14 marzo 1988
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17 marzo 1988
Art. 12. 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall' articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 . ((2)) 2. All' articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , le parole: 'si intende reso in senso negativo' sono sostituite dalle seguenti: 'il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte'. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 marzo 1988, n. 302 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 12, commi primo , secondo e terzo del d.-l.
n. 2 del 1988 ".
Entrata in vigore il 17 marzo 1988
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