Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all' articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' abrogato.
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all' articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 , e' ulteriormente prorogato al ((30 giugno 1989)) . Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' abrogato.
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all' articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 , e' ulteriormente prorogato al ((30 giugno 1989)) . Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni.