Art. 47. (Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa)
Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...]
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47 , limitatamente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".
Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...]
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47 , limitatamente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".