Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 agosto 1957
Art. 18. (Rinvio od interruzione del congedo ordinario)

Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , l'impiegato puo' rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente