Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 68Articolo 70
Versione
27 agosto 1957
Art. 69. (Formazione della graduatoria)

Esaurite le operazioni di comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la graduatoria dei promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito a ciascun impiegato. A parita' di merito ha la precedenza l'impiegato con maggiore anzianita' nella qualifica rivestita ed a parita' di questa l'impiegato con maggiore anzianita' di carriera.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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