Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 7Articolo 9
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27 agosto 1957
Art. 8. (Processo verbale delle operazioni di esame)

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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