Art. 13. (Disposizioni per l'ammissione ai concorsi di accesso a carriere superiori)
Nel caso in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161, comma quarto, e 173 comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle quali appartengono gli impiegati comunicano d'ufficio all'Amministrazione che ha bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi nel triennio antecedente al concorso.
Nel caso in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161, comma quarto, e 173 comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle quali appartengono gli impiegati comunicano d'ufficio all'Amministrazione che ha bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi nel triennio antecedente al concorso.