Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 49Articolo 51
Versione
27 agosto 1957
Art. 50. (Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata)

L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e' ridotto della meta' se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata.
Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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