Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 41Articolo 43
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27 agosto 1957
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1 gennaio 2006
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9 febbraio 2013
Art. 42. (Modalita' per ottenere il rimborso delle spese di cura)

L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art 36, possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.
Sulla domanda provvede l'autorita' competente a disporre l'aspettativa.
Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, puo' disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...]
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47 , limitatamente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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