Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 48Articolo 50
Versione
27 agosto 1957
Art. 49. (Criteri per la liquidazione)

Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo e' liquidato secondo equita' con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica ed in conformita' dell'annessa tabella.
L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver
riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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