Articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 67Articolo 69
Versione
27 agosto 1957
Art. 68. (Obbligo di motivazione per il Consiglio di amministrazione)

Qualora il Consiglio di amministrazione non ritenga di assegnare all'impiegato, per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica; superiore, il coefficiente minimo di idoneita' previsto dall'ultimo comma dell'art. 62 nonostante che l'impiegato stesso abbia superato il coefficiente minimo d'idoneita' per le qualita' del servizio prestato, il giudizio deve essere motivato.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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