Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 47Articolo 49
Versione
27 agosto 1957
Art. 48. (Concessione)

L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' concesso all'impiegato che, per infermita' contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 .
L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente