Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 agosto 1957
Art. 33. (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa)

I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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