Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 56Articolo 58
Versione
27 agosto 1957
Art. 57. (Cumulo di menomazioni dell'integrita' fisica)

Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrita' fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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