Art. 43. (Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza)
Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio e' adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato e' sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...]
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47 , limitatamente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".
Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio e' adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato e' sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , ha disposto (con l'art. 2270, comma 2, numero 12-bis)) che "Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: [...]
12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47 , limitatamente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ".