Art. 26. (Adempimenti del capo del personale concernenti il fascicolo personale)
Il capo del personale e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.
Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del testo unici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il capo del personale deve:
- verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;
- ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nell'articolo 25;
- apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il capo del personale e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.
Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del testo unici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il capo del personale deve:
- verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;
- ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nell'articolo 25;
- apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .