Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 57Articolo 59
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27 agosto 1957
Art. 58. (Dolo o colpa grave dell'impiegato)

Nulla puo' essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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