Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 agosto 1957
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Versione
5 dicembre 1994
Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349))
Entrata in vigore il 5 dicembre 1994
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