Art. 60. (Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata)
Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.