Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 59Articolo 61
Versione
27 agosto 1957
Art. 60. (Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata)

Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente