Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 30Articolo 32
Versione
27 agosto 1957
Art. 31. (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio)

L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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