Articolo 43 della Legge 24 ottobre 1955, n. 990
Articolo 42Articolo 44
Versione
8 gennaio 1956
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Versione
1 marzo 1967
Art. 43. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37))
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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