Art. 5. Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, quanto disposto dall' articolo 23 -ter del decretolegge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 .
Nota all'art. 5:
- L'art. 23-ter, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dell' art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il quale aggiunge due commi all' art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , che risulta, quindi, essere del seguente tenore:
"Art. 27. - Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".
Nota all'art. 5:
- L'art. 23-ter, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dell' art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il quale aggiunge due commi all' art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , che risulta, quindi, essere del seguente tenore:
"Art. 27. - Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".