Articolo 11 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
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Art. 11. Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) , ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
((c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente)) ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalita' decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilita' del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e' programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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