Articolo 1 del Decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339
Articolo 2
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31 agosto 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 31 agosto 1996
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