Art. 3. 1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416- bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 648- bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 :
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;
2) 75 (associazione per delinquere).
Nota all' art. 3 :
- L' art. 74 della legge n. 685/1975 , nel testo in vigore precedentemente alla sostituzione da parte dell' art. 18 della legge n. 162/1990 , era il seguente:
"Art. 74 (Aggravanti specifiche). - Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla meta':
1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di eta' minore o comunque destinate a persona di eta' minore per uso non terapeutico;
2) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;
3) nei casi previsti dai numeri 2 , 3 e 4 dell'art. 112 del codice penale ;
4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata.
Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' art. 112 del codice penale .
Le aggravanti previste nel presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'art. 72".
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416- bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 648- bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 :
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;
2) 75 (associazione per delinquere).
Nota all' art. 3 :
- L' art. 74 della legge n. 685/1975 , nel testo in vigore precedentemente alla sostituzione da parte dell' art. 18 della legge n. 162/1990 , era il seguente:
"Art. 74 (Aggravanti specifiche). - Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla meta':
1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di eta' minore o comunque destinate a persona di eta' minore per uso non terapeutico;
2) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;
3) nei casi previsti dai numeri 2 , 3 e 4 dell'art. 112 del codice penale ;
4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata.
Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell' art. 112 del codice penale .
Le aggravanti previste nel presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'art. 72".