Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394
Articolo 1Articolo 3
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24 dicembre 1990
Art. 2. 1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1990
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