Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1990
Art. 1. 1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell' art. 151 del codice penale .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 79 della Costituzione e' cosi' formulato:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione".
- La legge n. 393/1990 delega il Presidente della Repubblica a concedere l'indulto.
Nota all'art. 1:
- L'ultimo comma dell' art. 151 del codice penale prevede che: "L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1990
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