Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 dicembre 1990
Art. 4. 1. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1990
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