Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 dicembre 1990
Art. 5. 1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1990
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