Art. 4. (Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia) 1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, n. 7, del codice penale . Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all' articolo 98 del codice penale nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale . Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale , nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell' articolo 469 del codice di procedura penale . Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la sussistenza delle predette circostanze e' accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell' articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall' articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale , rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Nota all'art. 4, comma 1, lettera c): Il n. 7) dell' art. 61 del codice penale prevede che: Aggravano il reato,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis);
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei limiti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita'". Note all'art. 4, comma 1, lettera d): - Il
testo dell' art. 98 del codice penale , come modificato
dall' art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il
seguente: "Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E'
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i
diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e'
inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria,
alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale". - I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che: "Attenuano il reato,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis);
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale
tenuita'; (omissis); 6) l'avere, prima del giudizio,
riparato interamente il danno, mediante risarcimento di
esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Il testo
dell' art. 583 del codice penale , come modificato dall' art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794 , e' il seguente:
"Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo
la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto
produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica
la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente e probabilmente insanabile; 2)
la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una
mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare,
ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente al viso". - I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che: La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni (la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689 ): 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in
un altro luogo destinato ad abitazione; (omissis); 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona". 3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o
dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita
il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico
ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore
pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di
rinvio a giudizio. 4. Nei procedimenti di competenza del
pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore
entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di
condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo". - Il
testo dell' art. 421 del codice di procedura penale abrogato era il seguente: "Art. 421 (Proscioglimento prima del
dibattimento). - Salvo quanto e' stabilito nel capoverso
dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e'
necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite
le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio,
pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la
causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i
provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la
liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a
liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza gia'
provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono
applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.
Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera
pronunziata in giudizio". Note all'art. 4, comma 1,
lettera e): - Il testo dell' art. 48 del codice penale
militare di pace e' il seguente: "Art. 48 (Circostanze
attenuanti comuni). - Oltre le circostanze attenuanti
comuni prevedute dal codice penale , e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuando il reato militare,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere
commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio
alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente
militare; 3) l'avere commesso il fatto per i modi non
convenienti usati dal superiore. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia
militare di ottima condotta o di provato valore". - Il
testo dell' art. 69 del codice penale , come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 , convertito
nella legge 7 giugno 1974, n. 220 , e' il seguente: "Art.
69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). -
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e
circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice
ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute
prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia
equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni
precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti
alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da
quella ordinaria del reato".
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, n. 7, del codice penale . Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all' articolo 98 del codice penale nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale . Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale , nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell' articolo 469 del codice di procedura penale . Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la sussistenza delle predette circostanze e' accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell' articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall' articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale , rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Nota all'art. 4, comma 1, lettera c): Il n. 7) dell' art. 61 del codice penale prevede che: Aggravano il reato,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis);
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei limiti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita'". Note all'art. 4, comma 1, lettera d): - Il
testo dell' art. 98 del codice penale , come modificato
dall' art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il
seguente: "Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E'
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i
diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e'
inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria,
alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale". - I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che: "Attenuano il reato,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis);
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale
tenuita'; (omissis); 6) l'avere, prima del giudizio,
riparato interamente il danno, mediante risarcimento di
esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Il testo
dell' art. 583 del codice penale , come modificato dall' art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794 , e' il seguente:
"Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo
la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto
produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica
la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente e probabilmente insanabile; 2)
la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una
mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare,
ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente al viso". - I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che: La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni (la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689 ): 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in
un altro luogo destinato ad abitazione; (omissis); 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona". 3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o
dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita
il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico
ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore
pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di
rinvio a giudizio. 4. Nei procedimenti di competenza del
pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore
entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di
condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo". - Il
testo dell' art. 421 del codice di procedura penale abrogato era il seguente: "Art. 421 (Proscioglimento prima del
dibattimento). - Salvo quanto e' stabilito nel capoverso
dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e'
necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite
le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio,
pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la
causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i
provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la
liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a
liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza gia'
provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono
applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.
Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera
pronunziata in giudizio". Note all'art. 4, comma 1,
lettera e): - Il testo dell' art. 48 del codice penale
militare di pace e' il seguente: "Art. 48 (Circostanze
attenuanti comuni). - Oltre le circostanze attenuanti
comuni prevedute dal codice penale , e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuando il reato militare,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere
commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio
alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente
militare; 3) l'avere commesso il fatto per i modi non
convenienti usati dal superiore. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia
militare di ottima condotta o di provato valore". - Il
testo dell' art. 69 del codice penale , come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 , convertito
nella legge 7 giugno 1974, n. 220 , e' il seguente: "Art.
69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). -
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e
circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice
ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute
prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia
equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni
precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti
alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da
quella ordinaria del reato".