Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75
Articolo 5Articolo 7
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12 aprile 1990
Art. 6. (Termine di efficacia dell'amnistia) 1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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