Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 aprile 1990
Art. 3. (Esclusioni oggettive dall'amnistia) 1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamita' naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamita', risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsita' in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale , quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata liberta' degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in realazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
8) 371 (falso giuramento della parte);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione e reati per i quali e' concessa amnistia;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
12) 391 (procurata inisservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita');
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
16) 445 (somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
19) 478 (falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
21) 501-bis (manovre speculative su merci);
22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma
primo, n. 2 , o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale ;
24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato ed e' commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall' articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dall' articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 , salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
2) dall' articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,n. 431 , salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorita';
3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , e dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217 ;
4) dall' articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall' articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 ;
5) dagli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
6) dall' articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilita' dei detergenti sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
8) dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitaindustriali);
9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto , ottavo , nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entita' per la qualita' e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);
11) dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano);
12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).
2. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell' articolo 81 del codice penale , ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
Note all'art. 3, comma 1, lettera b) :
- Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale si intitola: "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 314 a 335 ricompresi nel capo I: art. 314 - Peculato; art. 315 - Malversazione a danno di privati; art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 317 - Concussione; art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio; art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
art. 321 - Pene per il corruttore; art. 322 - Istigazione alla corruzione; art. 323 - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge; art. 324 - Interesse privato in atti d'ufficio; art. 325 - Utilizzazione d'invenzione o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio;
art. 326 - Rivelazione di segreti di ufficio; art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorita'; art. 328 - Omissione o rifiuto di atti di ufficio; art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori;
art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita'; art. 332 - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio; art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro; art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorita' amministrativa; art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa. - Il capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale si intitola "Della falsita' in atti". Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 476 a 493- bis ricompresi nel capo III: art. 476 - Falsita' materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici; art. 477 - Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; art. 478 - Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti; art. 479 - Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; art. 480 - Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative; art. 481 - Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'; art. 482 - Falsita' materiale commessa dal privato; art. 483 - Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
art. 484 - Falsita' in registri e notificazioni; art. 485 - Falsita' in scrittura privata; art. 486 - Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto privato; art. 487 - Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico; art. 488 - Altre falsita' in fogli firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali; art. 489 - Uso di atto falso; art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; art. 492 - Copie autentiche che tengano luogo degli originali mancanti; art. 493 - Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; art. 493- bis - Casi di perseguibilita' e querela. Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 3 ): Il quarto comma dell'art. 319 del codice penale prevede che: "Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita' per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 4 ): Il primo comma dell'art. 318 del codice penale (per il quarto comma dell'art. 319 si veda nella nota precedente) cosi' dispone: "Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 10 ): Il comma terzo dell'art. 378 del codice penale cosi' dispone: "Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione". Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 11 ):
Il comma secondo dell'art. 385 del codice penale , come sostituito dall' art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , cosi' dispone: "La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite". Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 12 ): Il primo comma dell'art. 391 del codice penale cosi' dispone: "Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386". Nota all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 17 ): Il n. 3 del comma primo dell'art. 452 del codice penale ed il comma secondo del medesimo articolo cosi' dispongono: "Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito: (omissis);
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 22):
L'art. 520 reca come rubrica: "Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale".
Note all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 23: - I commi secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale cosi' dispongono: "Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila". (Il presente comma e' stato aggiunto dalla legge 11 maggio 1966, n. 296 ; la multa e' stata cosi' triplicata dall' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). - Il n. 2) del primo comma dell'art. 583 del codice penale e il secondo comma del medesimo articolo cosi' dispongono: "La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni; (omissis); 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 24: Il comma terzo dell'art. 595 (Diffamazione) del codice penale cosi' dispone: "Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). Note all' art. 3, comma 1, lettera c), n. 25 : - Il comma secondo dell'art. 610 del codice penale cosi' dispone: "La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339". - Per il testo dell'art. 339 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1. Note all' art. 3, comma 1, lettera e), n. 1 : - Le lettere b) e c) del comma primo dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , come modificato dall' art. 3 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 , cosi' dispongono: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: (omissis); b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire trenta milioni a lire cento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione". - Il comma primo dell'art. 33 della legge n. 47/1985 cosi' dispone: "Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilita' e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonche' dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporta la inedificabilita' delle aree".

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 2): Il testo
dell' art. 1-sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431 , e' il seguente: "Art. 1-sexies. - 1. Ferme
restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497 , per la violazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano altresi' quelle previste
dall' art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a spese dei
condannato". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 3):
- Il testo degli articoli 21 (come modificato dall' art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dall' art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ), 22 e 24- bis (aggiunto
dall' art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305 ) della legge n. 319/1976 e' il seguente: "Art. 21. - Chiunque apre o
comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate
nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel
sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta
autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di
entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi
ricettori di cui al precedente comma - non presenta la
domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle
disposizioni di cui all'art. 25; ovvero chi, avendo
presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata
revocata. Si applica sempre la pena dell'arresto se lo
scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle
tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Per i
reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica,
l'emissione del mandato di cattura". "Art. 22. - Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione
e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda
fino a lire dieci milioni". "Art. 24- bis. - Si applica
sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo
scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il
divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che
siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso,
l'obbligo della preventiva autorizzazione". - Il comma
secondo dell'art. 23 della legge n. 319/1976 cosi' dispone: "Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il
primo e il terzo comma dell'art. 21". - Il comma secondo
dell'art. 15 della medesima legge n. 319/1976 prevede che: "I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da
insediamenti produttivi debbono: a) se sprovvisti di
autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge (t(ermine
prorogato di centottanta giorni dall' art. 9 delle legge 24 dicembre 1979, n. 650 ); b) se gia' in possesso
dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro
sei mesi". - Il testo degli articoli 24 , 25 e 26 del
D.P.R. n. 203/1988 e' il seguente: "Art. 24. - 1. Chi
inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con
autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo
l'ordine di chiusura dell'impianto, e' punito con la pena
dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 2. Chi attiva
l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel
termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita' competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda sino a due milioni. 3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo
prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a
partire dalla data di messa a regime degli impianti, e'
punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni. 4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle
imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri
ad essa spettanti, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena
prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un
nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione
stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la
pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina il superamento dei
valori limite di qualita' dell'aria". "Art. 25. - 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle
autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi, nel caso
previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni
dell'autorizzazione o quelle imposte dall'autorita'
competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
sino a lire due milioni. 3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non
rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale. 4. Nei casi previsti dai
commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione
determina il superamento dei valori limite di qualita'
dell'aria. 5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a
due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto
esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. 6. Chi
esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza
l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel
primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda
sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni. 7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto
sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni".
"Art. 26. - 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno
adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni". - Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n.
217/1988 e' il seguente: "Art. 15 (Sanzioni). - 1. Le
violazioni alle disposizioni del presente decreto sono
punite a norma dei commi seguenti. 2. Chiunque effettua
nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza
autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa,
rifiutata o revocata, e' punito con l'arresto sino a tre
anni. 3. Alla stessa pena soggiace chi, effettuando uno
scarico esistente nelle acque o in fognature, non presenta la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, ovvero continua ad effettuare il medesimo scarico con
autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata. 4. Chiunque effettua uno scarico senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite stabiliti dal
presente decreto nei rispettivi tempi e modi di
applicazione, ovvero non osserva i provvedimenti
integrativi adottati dalle autorita' competenti. 6. Salve le disposizioni previste dagli articoli 23- bis e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , chiunque non osservi i
divieti di cui all'art. 6 e' punito con l'arresto da tre
mesi a tre anni. 7. Chiunque non osserva l'ordine di
sospensione dell'attivita' produttiva, adottato dalla
regione ai sensi dell'art. 9, comma 3, e' punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due
milioni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 4):
I commi sesto e settimo dell'art. 9 della legge n. 171/1973 cosi' dispongono: "In deroga a quanto previsto dall' art.
26 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , chiunque apra,
mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che
l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire dieci milioni. In caso di recidiva
specifica, e' consentita l'emissione del mandato di
cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n.
962 , si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque
effettua o mantiene uno scarico senza osservare le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione
e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda
fino a lire dieci milioni".

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 5): Il testo
delle disposizioni citate e' il seguente: "All'art. 24. - Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9 primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire ventimila a lire un milione, se trattasi di rifiuti
urbani e da lire centomila a lire due milioni se trattasi
di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinque milioni, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi".
"Art. 25. - I titolari degli enti e delle imprese che
effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti
di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali
senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire cinque milioni. Se la discarica non autorizzata e' realizzata o
gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto
proprio, il titolare e' punito con l'arresto sino ad un
anno e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinque
milioni; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare e' punito con l'arresto da tre mesi e ad un anno e con
l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni".
"Art. 26. - Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione
prevista dall'art. 16 e' punito con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da lire due milioni a cinque
milioni". "Art. 27. - I titolari degli enti e delle
imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni
dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda sino a lire cinque milioni. Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinque milioni. Alla
stessa pena e' soggetto chi non ottempera all'ordine di
sospensione di cui all'art. 17". "Art. 29. - Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 12 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni. Se trattasi di rifiuti tossici e
nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un
anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire cinque
milioni". "Art. 31. - Chiunque effettua, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, attivita' di
smaltimento dei rifiuti per le quali e' prevista apposita
autorizzazione, e' tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda all'autorita' competente. La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle
previste quantita' annuali; per tutti gli altri rifiuti
anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.
Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire tre milioni. L'autorita' competente, qualora non
rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione
della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso
termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con
durata limitata, eventualmente rinnovabile. Il rilascio
dell'autorizzazione provvisoria e' subordinato
all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni
contenute nel presente decreto in quanto immediatamente
applicabili. Le disposizioni di cui ai due precedenti
commi si applicano, fino all'entrata in vigore della
normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attivita' di smaltimento dei rifiuti per le quali e' previsto il rilascio
dell'autorizzazione". "Art. 32. - Sono fatte salve le
previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle
regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le
norme del presente decreto, anche se piu' restrittive in
funzione degli obiettivi dei piani regionali. Sino
all'entrata in vigore della normativa regionale di cui
all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 321,
primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della
situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti".
Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 6: Il testo
dell' art. 2 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art.
2. - E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e
l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli
esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia
inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti
categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti. E'
in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi
l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre
sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono
arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire due
milioni a venti milioni". Nota all'art. 3, comma 1,
lettera e), n. 7: Il testo degli articoli 17 e 20 della
legge n. 979/1982 e' il seguente: "Art. 17. - Al di la'
del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di
tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in
vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, versino in
mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi
articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 e' punito con
l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a dieci milioni". "Art. 20. - Il comandante di una nave battente
bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la
violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti
con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire dieci milioni; se il fatto e'
avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla
meta'. Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una
nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16. Per i reati previsti dal primo e
secondo comma del presente articolo, e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la
condanna per il reato di cui al precedente primo comma
comporta la sospensione del titolo professionale, la cui
durata sara' determinata ai sensi dell' art. 1083 del codice della navigazione . Ai comandanti di navi di nazionalita'
non italiana che abbiano subito condanne in relazione al
reato di cui sopra sara' inibito l'attracco a porti
italiani per un periodo variabile, da determinarsi con
decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato
alla gravita' del reato commesso ed alla condanna
comminata". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 8:
Il testo dell' art. 21 del D.P.R. n. 175/1988 e' il
seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante che
omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e
5, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero
prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto
fino ad un anno. 2. Il fabbricante che omette di
presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio
dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure
integrative prescritte dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. 4. Il fabbricante
che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque
milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 5.
Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita' dell'art. 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a sei
mesi. 6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale,
qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o
indicate dall'autorita' competente, la regione diffida il
fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un
termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in
caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di
inadempimento e' ordinata la sospensione dell'attivita' da parte della regione competente per il tempo necessario
all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste
dall'art. 19, comma 1, e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il
periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle
prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della
sanita' e' ordinata, da parte della stessa regione, la
chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo
reparto". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 9): - Il testo dell' art. 3 della legge n. 110/1975 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente:
"Art. 3 (Alterazioni di armi). - Chiunque, alterando in
qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le
dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di
offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o
l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro
milioni". (La multa e' stata cosi' raddoppiata dall' art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ). - I commi
sesto, ottavo, nono e decimo dell'art. 10 della medesima
legge n. 110/1975 cosi' dispongono: "Comma sesto (come
sostituito dall' art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452 , poi modificato dalla legge 25 marzo 1986, n. 85 , e dalla
legge 21 febbraio 1990, n. 36 ). - La detenzione di armi
comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti
dall' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 , e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall' art. 9,
primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n.
968 , e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione
di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del
catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni
modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". "Comma ottavo. - La richesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge". "Comma nono.
- Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il
divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria". "Comma decimo. - Chiunque non
osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni, e con la multa da lire quattrocentomila a lire due
milioni". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 10). - I commi settimo e nono dell'art. 10- bis della legge n.
575/1965 , cosi' come modificati dall' art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , cosi' dispongono: "Comma settimo. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente
che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non
dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni ovvero la cancellazione dagli albi, e'
punito con la reclusione da due a quattro anni". "Comma
nono. - Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo
precedente". - Il comma primo dell'art. 10-quinques della medesima legge n. 575/1965 , cosi' come modificato
dall' art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , cosi'
dispone: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il
dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il
concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la
reclusione da due a quattro anni".

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 11): Il testo
dell' art. 21 del D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non
presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a
lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La
stessa pena si applica a chi utilizza acque che non
presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto
per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione,
l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate
al conusmo umano, se le acque hanno conseguenze per la
salubrita' del prodotto alimentare finale. 3.
L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
cinquemilioni. 4. I contravventori alle disposizioni di
cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 12): Il testo
degli articoli 3 e 4 della legge n. 1062/1971 e' il
seguente: "Art. 3. - chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di
pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico e' punito con la
reclusione da tre mesi fino a quattro anni e colla multa da lire duecentomila a lire sei milioni. Alla stessa pena
soggiace chi, anche senza aver concorso nella
contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di
interesse storico od archeologico". "Art. 4. - Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace: 1)
chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od
oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti,
alterari o riprodotti; 2) chiunque mediante altre
dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di
timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti
articoli, contraffatti, alterati o riprodotti". Note
all'art. 3, comma 2: - Il testo dell' art. 81 del codice
penale , come sostituito dall' art. 8 del D.L. 11 aprile
1974, n. 99 , convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 , e' il seguente: "Art. 81 (Concorso formale. Reato
continuativo). - E' punito con la pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo'
essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma
degli articoli precedenti". - Il testo dell' art. 469 del
codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 469
(Proscioglimento prima del dibattimento). - Salvo quanto
previsto dall'art. 129 comma 2, se l'azione penale non
doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e'
necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza
inappellabile di non doversi procedere enunciandone la
causa nel dispositivo". - Il testo degli articoli 241 e
242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' il
seguente: "Art. 241 (Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria). - 1. Salvo
quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a
tale data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio
ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di
proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a
giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio
direttissimo". "Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresi': a) nei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione del
quale e' previsto il deposito e il fatto e' stato
contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; b) quando, prima
dell'entrata in vigore del codice, e' stato eseguito
l'arresto in flagranza o il fermo; c) nei procedimenti
connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i
quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b)
ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che'
alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti
siano gia' riuniti. 2. Quando si procede con istruzione
sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratti dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del
codice non e' stato ancora richiesto il decreto di
citazione a giudizio o richiesta la sentenza di
proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio
direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi
trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti
previsti dall'art. 372 del codice abrogativo ed entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato
pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di
rinvio a giudizio".
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente