Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177
Versione
20 giugno 1993
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: " h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo", 14, terzo comma, limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente", 20, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di vita e", 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonche' alle parole: "di igiene ambientale e", 66, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 giugno 1993
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