Articolo 5 - Protocollo della Legge 9 aprile 1990, n. 98
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 maggio 1990
Articolo
I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilita' di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la gine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedira' allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990
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