Articolo 4 del Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437
Articolo 3Articolo 5
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26 agosto 1996
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26 ottobre 1996
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26 gennaio 1997
Art. 4. Disposizioni in materia di ICI 1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
2. All' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall' articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, ((sono prorogati di due anni)) .
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997
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