Articolo 142 del Regolamento del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242
Articolo 139 terArticolo 143
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1 gennaio 1910

Art. 142.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.

Tale sorveglianza deve essere esercitata altresi' sui pubblici misuratori e pesatori.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1910
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