Art. 142.
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.
Tale sorveglianza deve essere esercitata altresi' sui pubblici misuratori e pesatori.