Articolo 4 del Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1993
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Versione
2 maggio 1993
Art. 4.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 2 maggio 1993
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