Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10
Articolo 19
Versione
15 febbraio 1972
Art. 20.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121 .

Entrata in vigore il 15 febbraio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente